top of page

       MINISTERO DELLA SALUTE E DIRETTIVA EUROPEA 9 NOVEMBRE 2011

 

ART 19: Quando riceve assistenza sanitaria transfrontaliera, ĆØ esĀ­senziale che il paziente conosca in anticipo quali saranno le norme applicabili. Allā€™assistenza sanitaria transfrontaĀ­liera si dovrebbero applicare le norme previste dalla legiĀ­slazione dello Stato membro di cura, dal momento che, conformemente alle disposizioni dellā€™articolo 168, paraĀ­grafo 7 TFUE, lā€™organizzazione e la restazione di servizi sanitari e dā€™assistenza medica spetta agli Stati membri. CiĆ² dovrebbe aiutare il paziente ad operare una scelta informata e dovrebbe evitare malintesi e incomprensioni. CiĆ² dovrebbe altresƬ instaurare un elevato livello di fiduĀ­cia fra paziente e prestatore di assistenza sanitaria.

 

ART 21: [...] gli Stati membri dovrebbero altresƬ garanĀ­tire il rispetto di tali valori Nei confronti dei pazienti e dei cittadini di altri Stati membri ed assicurare un trattaĀ­ mento equo di tutti i pazienti in base ai loro bisogni di assistenza sanitaria e non in base allo Stato membro di affiliazione.[...]

 

ART 24: Gli Stati membri dovrebbero garantire che sussistano meccanismi di tutela dei pazienti e di risarcimento dei danni per lā€™assistenza sanitaria prestata sul loro territorio e che tali meccanismi siano appropriati alla natura o alla portata del rischio. La determinazione della natura e delle modalitĆ  di tali meccanismi dovrebbe tuttavia spettare allo Stato membro.

 

ART 27: Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e senza con ciĆ² compromettere lā€™equilibrio finanziario dei sistemi sanitari e di sicurezza sociale degli Stati membri, ĆØ opportuno garantire ai pazienti, come pure ai professionisti sanitari, ai prestatori di assistenza sanitaria e agli istituti di sicurezza sociale una maggiore certezza del diritto in ordine al rimborso dei costi dellā€™assistenza sanitaria.

 

ART 34: Gli Stati membri di affiliazione dovrebbero conferire a pazienti il diritto di ricevere in un altro Stato membro almeno le stesse prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione. Se lā€™elenco delle preĀ­stazioni non specifica esattamente il metodo di cura apĀ­plicato, ma definisce i tipi di cura, lo Stato membro di affiliazione non dovrebbe rifiutare lā€™autorizzazione preĀ­ventiva o il rimborso per il fatto che il metodo di cura non ĆØ disponibile nel suo territorio, ma dovrebbe valuĀ­tare se la cura transfrontaliera richiesta o ricevuta corriĀ­sponda alle prestazioni previste dalla propria legislazione. Il fatto che lā€™obbligo di Rimborso dellā€™assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della presente direttiva si limiti allā€™assistenza sanitaria figurante tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio Stato membro di affiliaĀ­zione non impedisce agli Stati membri di rimborsare il costo dellā€™assistenza sanitaria transfrontaliera al di lĆ  di Tali limiti. Gli Stati membri hanno ad esempio la facoltĆ  di rimborsare le spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio, o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilitĆ , anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.

NOTIZIE IN EVIDENZA

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus
bottom of page