MINISTERO DELLA SALUTE E DIRETTIVA EUROPEA 9 NOVEMBRE 2011
ART 19: Quando riceve assistenza sanitaria transfrontaliera, ĆØ esĀsenziale che il paziente conosca in anticipo quali saranno le norme applicabili. Allāassistenza sanitaria transfrontaĀliera si dovrebbero applicare le norme previste dalla legiĀslazione dello Stato membro di cura, dal momento che, conformemente alle disposizioni dellāarticolo 168, paraĀgrafo 7 TFUE, lāorganizzazione e la restazione di servizi sanitari e dāassistenza medica spetta agli Stati membri. CiĆ² dovrebbe aiutare il paziente ad operare una scelta informata e dovrebbe evitare malintesi e incomprensioni. CiĆ² dovrebbe altresƬ instaurare un elevato livello di fiduĀcia fra paziente e prestatore di assistenza sanitaria.
ART 21: [...] gli Stati membri dovrebbero altresƬ garanĀtire il rispetto di tali valori Nei confronti dei pazienti e dei cittadini di altri Stati membri ed assicurare un trattaĀ mento equo di tutti i pazienti in base ai loro bisogni di assistenza sanitaria e non in base allo Stato membro di affiliazione.[...]
ART 24: Gli Stati membri dovrebbero garantire che sussistano meccanismi di tutela dei pazienti e di risarcimento dei danni per lāassistenza sanitaria prestata sul loro territorio e che tali meccanismi siano appropriati alla natura o alla portata del rischio. La determinazione della natura e delle modalitĆ di tali meccanismi dovrebbe tuttavia spettare allo Stato membro.
ART 27: Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e senza con ciĆ² compromettere lāequilibrio finanziario dei sistemi sanitari e di sicurezza sociale degli Stati membri, ĆØ opportuno garantire ai pazienti, come pure ai professionisti sanitari, ai prestatori di assistenza sanitaria e agli istituti di sicurezza sociale una maggiore certezza del diritto in ordine al rimborso dei costi dellāassistenza sanitaria.
ART 34: Gli Stati membri di affiliazione dovrebbero conferire a pazienti il diritto di ricevere in un altro Stato membro almeno le stesse prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione. Se lāelenco delle preĀstazioni non specifica esattamente il metodo di cura apĀplicato, ma definisce i tipi di cura, lo Stato membro di affiliazione non dovrebbe rifiutare lāautorizzazione preĀventiva o il rimborso per il fatto che il metodo di cura non ĆØ disponibile nel suo territorio, ma dovrebbe valuĀtare se la cura transfrontaliera richiesta o ricevuta corriĀsponda alle prestazioni previste dalla propria legislazione. Il fatto che lāobbligo di Rimborso dellāassistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della presente direttiva si limiti allāassistenza sanitaria figurante tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio Stato membro di affiliaĀzione non impedisce agli Stati membri di rimborsare il costo dellāassistenza sanitaria transfrontaliera al di lĆ di Tali limiti. Gli Stati membri hanno ad esempio la facoltĆ di rimborsare le spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio, o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilitĆ , anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.